Obiettivi, requisiti e destinatari
Formare tutti i Lavoratori sulla Sicurezza è un obbligo del Datore di Lavoro previsto dal D.Lgs. 81/08 negli artt. 36 e 37. La formazione deve avvenire entro 60 giorni dall’assunzione ed aggiornata ogni 5 anni o in occasione di un cambio di mansione o variazione del rischio.

Docenze, metodo e durata
La durata del corso di formazione dipende dalla categoria di rischio associata all’azienda: rischio basso, medio o alto. Il corso è suddiviso in due parti, una prima parte di tipo “Generale” ed una seconda parte sui “Rischi Specifici” di ciascuna realtà lavorativa. Ciascun lavoratore deve frequentare sia la parte “Generale” che quella sui “Rischi Specifici” per essere in regola con la formazione secondo le disposizioni del Testo Unico della Sicurezza.
I Docenti dei corsi di formazione sono Formatori qualificati di esperienza decennale, con possesso dei requisiti di qualificazione della figura del formatore della sicurezza così come definiti dalla commissione consultiva permanente nella seduta del 18 aprile 2012 (ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 81/08).

Attestato
Al termine del corso verrà rilasciato l’attestato di formazione.