Obiettivi, requisiti e destinatari
In data 12 Marzo 2012 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale l’Accordo del 22 Febbraio 2012 tra Governo, Regioni e Province riguardante l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta un’abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione,
i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione. Il tutto in attuazione dell’art. 73, comma 5, del D. Lgs. 81/2008 Testo Unico sulla sicurezza e successive modifiche ed integrazioni, che parla proprio della formazione degli utilizzatori delle attrezzature.
Docenze, metodo e durata
Tale formazione deve intendersi come formazione “tecnica” da aggiungersi a quella “specifica” obbligatoria prevista sulla base dell’Accordo Stato-Regioni del 21 Dicembre (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 8 dell’11 Gennaio 2012) riguardante la formazione sulla sicurezza di lavoratori, preposti, dirigenti e datori di lavoro RSPP. L’accordo entra in vigore 12 mesi dopo la pubblicazione in Gazzetta, pertanto il 12/03/2013. I lavoratori incaricati all’uso di una delle attrezzature sopra indicate dovranno sostenere i corsi entro 24 mesi, a meno che non abbiano già frequentato un corso in precedenza (riconoscimento della formazione pregressa).
Attestato
Al termine del corso verrà rilasciato l’attestato di formazione e abilitazione all’uso. L’abilitazione ha validità pari a 5 anni, al termine dei quali i lavoratori devono frequentare corsi di aggiornamento della durata minima di 4 ore, di cui almeno 2 relative alla parte pratica.